Articolo 9, comma 3
(Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente)
Il comma 3 dell’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.
Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Si ricorda che il termine originario per l’emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 dall’art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010 è stato già prorogato dieci volte. Le successive proroghe del termine sono state disposte dall’art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31 marzo 2011), dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall’art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011 (al 30 giugno 2012), dall’art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012), dall’art. 1, comma 388 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013; al 30 giugno 2013), dal D.P.C.M. 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013), dal D.L. n. 150 del 2013 (al 31 dicembre 2014), dal D.L. n. 192 del 2014 (al 31 dicembre 2015), e, da ultimo, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 7, comma 5, del D.L. n. 210 del 2015.
La proroga viene disposta modificando l’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010 che ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l’esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. A tale decreto è stata quindi rimessa anche l’attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008.
Si ricorda infatti che l’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21/1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso, prevedendo, tra le altre cose, una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. L’operatività della disciplina è stata subito sospesa con l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 5/2009, in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, il cui termine viene qui nuovamente differito, si deve ritenere ancora vigente la disciplina in materia di NCC recata dalla legge n. 21/1992 precedentemente alle modifiche del decreto-legge n. 207/2008 e caratterizzata da minori vincoli per l’esercizio dell’attività. In Italia operano, nel libero mercato, oltre 80000 imprese titolari di Autorizzazioni NCC, con circa 200.000 addetti;
Si ricorda che a giugno 2015 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha inviato al Governo ed al Parlamento un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria dell’autotrasporto di persone non di linea: taxi, NCC e nuovi relativi servizi offerti su piattaforme tecnologiche, basati sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse. L’Autorità segnala la necessità di dare un adeguato livello di regolazione alle emergenti formule, diverse dai servizi di taxi ed NCC, basate su piattaforme tecnologiche che offrono servizi di intermediazione su richiesta e con finalità commerciale, proponendo di introdurre obblighi specifici attinenti sia alle piattaforme, che ai requisiti del conducente, che alla qualità ed alla sicurezza del servizio. L’Autorità propone il mantenimento dell’attuale connotazione del servizio di trasporto pubblico dei taxi con la copertura del servizio nell’arco dell’intera giornata, ma con la possibilità per i taxi di praticare sconti, di costituirsi come impresa e in tal caso di poter cumulare più licenze, nonché di ampliare l’utilizzo del servizio di taxi per servizi pubblici flessibili destinati a specifiche categorie di utenti, nonché la possibilità per il tassista di acquisire servizi da fonti diverse, senza vincoli di esclusiva. Si propone anche l’eliminazione dell’obbligo per gli NCC di fare rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio e l’affidamento alle Regioni, anziché ai Comuni, dell’individuazione dei bacini ottimali sovracomunali. Per approfondimenti si vedano: l’Atto di segnalazione al Governo e Parlamento; le proposte di modifica della legge n. 21/1992; la Tabella di raffronto tra la disciplina vigente e le proposte dell’Autorità.
PER APPROFONDIRE
Noleggio con conducente e taxi
Decreto Milleproroghe: la prima nota di lettura ANCI
Proroga dei termini per l’entrata in vigore delle modifiche alla L. 21/1992 in materia di noleggio con conducente
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