Il TAR Veneto, accoglie il ricorso, ritenendo sproporzionata ed ingiustificata la drastica riduzione dell’orario di apertura delle sale giochi compiuta con il Regolamento
de quo: orario ridotto a 6 ore giornaliere, con un abbattimento superiore al 50%. Risulta invece legittima, a differenza di quanto affermato nel ricorso, la scelta del Comune di regolare in modo generale gli orari di apertura delle sale giochi mediante lo strumento regolamentare ai sensi dell’art. 20 L.R. n.6/2015, in quanto non sussiste alcun obbligo in capo all’Amministrazione comunale di disciplinare
singulatim l’orario di ogni singola sala gioco, considerando altresì che, anche con lo strumento dell’Ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 7, D.Lgs n.267/2000, il Sindaco regola in via generale ed uniforme gli orari di apertura delle varie categorie di esercizi commerciali, non dovendo affatto procedere alla valutazione e regolazione degli orari caso per caso.
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