Il TAR Veneto con sentenza n. 1081/2016 ha stabilito che non è possibile interpretare il divieto del Regolamento Edilizio Comunale (ndr, in materia di distanze minime delle sale scommesse da luoghi “sensibili”) come comprendente anche i centri di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, dovendosi, al contrario, fornire una interpretazione tassativa e restrittiva del testo normativo, concernente unicamente le sale pubbliche da gioco e gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.
LA SCHEDA – Sala scommesse – Diffida all’esercizio dell’attività di raccolta scommesse
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Pippo Sciscioli
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