Il decreto, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, mira a ridurre la possibilità che i prodotti pirotecnici ritenuti più pericolosi ed a maggior rischio di incidente del tipo «petardo» e del tipo «razzo», nonché le polveri da mina, possano entrare nella disponibilità di persone diverse da quelle con conoscenze specialistiche e munite dei titoli autorizzatori previsti dalla vigente normativa e di riservarne la detenzione e vendita solo presso i depositi di prodotti esplodenti.
PER APPROFONDIRE
– Allegato B, RD 6/5/1940, n. 635 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
– Art. 47, RD 18/6/1931, n.773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
– DLGS 19/5/2016, n. 81 – Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile
– DLGS 29/7/2015, n. 123 – Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
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