Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
l testo unificato contiene misure che riguardano i piccoli comuni che, ai fini della legge, sono definiti come i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 3 qualora rientrino in una delle tipologie elencate (tra le quali rileva il disagio insediativo, le unioni di comuni montani, i comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, ecc…). Le finalità generali delle varie misure attengono, tra l’altro, al sostegno dello sviluppo sostenibile, economico, sociale, ambientale e culturale, alla promozione dell’equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché al sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento (art. 1).
I piccoli comuni, anche in forma associata e anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi, possono istituire centri multifunzionali in cui concentrare la fornitura di una pluralità di servizi per i cittadini (in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza), nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale (art. 2).
Si prevede l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni per il finanziamento di investimenti per: l’ambiente e i beni culturali; la mitigazione del rischio idrogeologico; la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici; la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; lo sviluppo economico e sociale; l’insediamento di nuove attività produttive. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 (art. 3). Per gli anni 2017 e 2018,
nel Fondo confluiscono altresì le risorse per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», di cui all’articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Ai fini dell’utilizzo delle suddette risorse, si prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale.
I piccoli comuni possono individuare, all’interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Per la realizzazione degli interventi i comuni possono anche avvalersi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni istituito dall’art. 3. Quanto alla tipologia dei predetti progetti integrati, si tratta, tra l’altro, di interventi di: risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; manutenzione straordinaria e riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; consolidamento statico e antisismico degli edifici storici, nonché riqualificazione energetica; miglioramento dei servizi urbani.
Per le citate finalità, i comuni possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.
Ulteriori misure riguardano la facoltà per i piccoli comuni di:
- acquisire e riqualificare immobili per contrastare l’abbandono di terreni e di edifici dismessi o degradati (art. 5);
- acquisire stazioni ferroviarie dismesse o case cantoniere per destinarle a presidi di protezione civile o sedi di promozione di prodotti tipici locali, acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all’esercizio ferroviario, principalmente per la destinazione a piste ciclabili, nonché realizzare circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica (art. 6);
- stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e le rappresentanze delle altre confessioni religiose, che hanno concluso intese con lo Stato italiano, per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici (art. 7);
- relativamente alle aree, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, beneficiare delle misure (previste dalla deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015) per le aree a fallimento di mercato in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga; per tali finalità, inoltre, si prevede la precedenza nell’accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government e la priorità ai piccoli comuni, anche in forma associata – da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – nella individuazione delle iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 8); - favorire, con differenti modalità (utilizzo di reti telematiche già esistenti, convenzioni con società Poste italiane S.p.A.) l’utilizzo dei servizi postali e dell’effettuazione di pagamenti; si prevede inoltre anche la possibilità dei piccoli comuni di affidare a Poste italiane S.p.A. la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa. (art. 9);
- promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile (artt. 10 e 11). I piccoli comuni possono promuovere il consumo e la commercializzazione di tali prodotti, favorendone l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica. Nei bandi di gara promossi dai piccoli comuni per la fornitura di servizi legati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzo dei prodotti prima richiamati, inclusi quelli biologici, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali, fermo restando quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I piccoli comuni devono, altresì, destinare specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta, riservando prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile. Gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale, calcolata in termini di valore, dei prodotti agricoli e alimentari annualmente acquistati sia costituita da prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, nei predetti esercizi commerciali è destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti.
I comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani avranno l’obbligo di svolgere le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l’impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea. È fatto divieto di ricorrere alla creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate per lo svolgimento di tale compito (articolo 12).
Con riferimento ai servizi di trasporto e all’istruzione, l’articolo 13 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata, predisponga, in coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane. Il Piano deve avere particolare riferimento al collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, all’informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione. Nell’ambito del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e dei Documenti Pluriennali di Pianificazione (DPP), sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione.
PER APPROFONDIRE
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento