Da tempo, ormai, in ordine alla scelta del modello di SUAP, la discrezionalità organizzativa dei singoli comuni è sempre più limitata da provvedimenti normativi che incidono sugli istituti portanti del procedimento unico e sull’ambito d’applicazione delle norme che disciplinano gli endoprocedimenti, disvelando l’inadeguatezza di diverse configurazioni sin qui realizzate.
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