Apertura degli esercizi di vicinato
Gli esercizi di vicinato, secondo il disposto dell’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 114, sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni aventi popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
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