» Quesito
Desidero sapare se è possibile rilasciare una nuova autorizzazione per il commercio itinerante (Tipo B), settore alimentare, senza che sia pervenuto contestualmente al Suap la notifica impresa settore alimentare ai fini della registrazione. In caso affermativo, la notifica impresa settore alimentare ai fini della registrazione va presentata al Suap del comune che ha rilsciato la licenza itinerante o al Suap dove ha sede legale l’intestatario in caso di società o di residenza in caso di ditta individuale.
» Risposta
L’attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è soggetta solamente al possesso dei requisiti morali e se del caso professionali previsti dall’articolo 71 del D.lgs 59/2010 e quindi tale titolo autorizzativo è sostituito da una SCIA e può essere presentato, a ns parere, indipendentemente dal fatto che sia già attiva o meno anche la SCIA sanitaria, infatti l’avvio concreto dell’attività di commercio itinerante può iniziare anche il giorno stesso della presentazione della SCIA ma tale avvio non è vincolante e quindi ben potrebbe avvenire in un secondo momento e anche dopo parecchio tempo e quindi solo al momento dell’avvio della attività è da richiedersi la SCIA sanitaria.
E’ importante però che l’interessato nella SCIA non abbia dichiarato la regolarità igienico-sanitaria, così che, qualora si attivi senza, ad un eventuale controllo, l’organo accertatore verifichi che il soggetto è privo della Scia sanitaria. Non ci risultano norme che stabiliscano ove presentare la Scia sanitaria; riteniamo che sarebbe opportuno presentarla presso il comune nel quale ha presentato la Scia per itinerante.
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