La risoluzione n. 129418 del 10 maggio 2016, reca chiarimenti in merito alla possibilità di ritenere valida, ai fini dell’acquisizione del requisito professionale per l’avvio di attività commerciali al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l’esperienza professionale maturata in qualità di “aiuto cuoco” o “barman”, anche se regolata dall’inquadramento al V livello del CCNL per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi.
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