La titolarità di una mera autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, corrispondente a una generica licenza di pubblico esercizio, non esonera dall’obbligo di munirsi in via preventiva dell’autorizzazione necessaria all’esercizio di trattenimenti danzanti e soprattutto della licenza di agibilità del locale in cui si svolge l’attività, che deve essere rilasciata dalla commissione comunale di vigilanza previa verifica della solidità e della sicurezza dell’edificio e dell’esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberare prontamente il locale in caso di incendio, prescritta dall’art. 80 del T.U.L.P.S. a tutela della pubblica incolumità. Così si è espressa la Corte di Cassazione, sezione penale con la sentenza n. 26526 del 24 giugno 2016.
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