» Quesito
Nel 1999 abbiamo rilasciato una licenza di somministrazione alimenti e bevade per un BAR. Nel 2010 il titolare della predetta licenza ha presentato a questo Ufficio una Comunicazione di detenzione giochi leciti presso il predetto BAR. Oggi perviene da un nuovo soggetto una SCIA di subentro alla suddetta Licenza di Somministrazione e per tutte le attività connesse alla stessa. E’ necessario che chi subentra oggi alla licenza di somministrazione ci presenti una richiesta di autorizzazione alla detenzione di giochi leciti presso il Bar?
» Risposta
L’installazione degli apparecchi da trattenimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110 commi 6 e 7 del TULPS può avvenire liberamente nei locali dove è già esistente una licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 86 del TULPS; tale previsione è contenuta nel comma 3 del medesimo articolo. Il titolo abilitativo che consente l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia che si tratti di autorizzazione o di SCIA, vale anche quale licenza ai sensi dell’articolo 86 e quindi, già nell’anno 2010 non era necessaria alcuna SCIA, licenza o comunicazione per poter installare gli apparecchi da gioco, egualmente non servirà alcuna comunicazione da parte del subentrante.
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