Nella citata nota il Ministero ha ritenuto ammissibile la possibilità che due o più esercizi di vicinato siano attivati ed operino nell’ambito spaziale di un medesimo locale commerciale, peraltro ubicato nella medesima unità immobiliare e caratterizzato dal medesimo numero civico, purchè la somma delle superfici dei due esercizi di vicinato non superi i limiti indicati all’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 114, ossia i limiti indicati appunto per gli esercizi di vicinato.
Ove detto limite sia superato, il Ministero ne ha sostenuto l’inammissibilità in quanto l’attivazione dei due esercizi di vicinato determinerebbe, nella sostanza, conseguenze analoghe a quelle derivanti dall’apertura di una struttura distributiva corrispondente, in termini di superficie, alla somma degli esercizi di vicinato attivati.
Le attivazioni concretizzerebbero, infatti, una fattispecie in grado di determinare il mancato rispetto delle scelte di programmazione e delle potestà di verifica delle conseguenze delle aperture, in termini di impatto, affidate dalla disciplina agli enti territoriali.
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