» Quesito
Un gestore di attività di spettacolo viaggiante, titolare di licenza di cui all’art.69 TULPS rilasciata dal Comune in cui risiedeva, ha ora trasferito la residenza in questo Comune. Si desidera cortesemente sapere se, a seguito del cambio del Comune di residenza, debba chiedere il rilascio di una nuova licenza e, nel caso, se sia necessario ripetere gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti morali e quali eventuali ulteriori adempimenti devono essere messi in atto da questo Ufficio. Si chiede altresì se il trasferimento di residenza del gestore vada annotato sul log-book.
» Risposta
Premesso che il TULPS nulla dispone sul trasferimento di residenza di un titolare di licenza di cui all’art. 69 e non si è a conoscenza di indicazioni ministeriali, alcuni comuni hanno instaurato procedure che prevedono che l’interessato presenti al comune che ha rilasciato la licenza una “Richiesta presa in carico per cambio residenza a nuovo comune di residenza”. A ns parere il nuovo comune deve rilasciare una nuova licenza , ove comunque deve essere richiamata la precedente ( al fine di consentire all’interessato di non aver problemi per eventuali precedenze e graduatorie legate anche al criterio dell’anzianità di licenza), in quanto solo su una sua licenza il Sindaco può esercitare i poteri di cui all’art.10 TULPS, non potendo, sempre a ns parere, sospendere o revocare o inserire prescrizioni (art. 9 tulps) su una licenza rilasciata da altra autorità amministrativa (e cioè dal sindaco del comune di primo rilascio). Sarà anche necessario richiedere al comune della precedente residenza tutta la documentazione relativa all’attività utilizzata compreso quella relativa al rilascio del codice identificativo. Ovviamente in tale occasione è opportuno far dichiarare e poi verificare il permanere dei requisiti morali previsti dal TULPS.
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