» Quesito
A seguito di inosservanza ad un’Ordinanza Dirigenziale che impone la sospensione temporanea dell’attività commerciale da parte del titolare di un esercizio di vicinato del settore alimentare, viene redatto dalla Polizia Locale, un verbale ex art. 7 bis del d. lgs. 267/2000. A questo, consegue l’emissione di un secondo provvedimento di esecuzione forzata tramite l’apposizione dei sigilli. Si chiede di conoscere quale procedura dovranno seguire gli agenti operanti, nell’apporre i predetti sigilli e quale riferimento normativo dovranno applicare. Si chiede, inoltre, di sapere se si rende necessaria la nomina di un custode e se si deve procedere ad inventariare la merce presente all’interno dell’esercizio in argomento.
» Risposta
Nell’ipotesi che l’interessato non ottemperi all’invito ed alla diffida notificata, gli agenti, fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa dovranno apporre i sigilli alla porta di accesso al locale, redigendo apposito verbale di compiute operazioni alla presenza dell’interessato il quale firmerà il verbale redatto in sua presenza ottenendone copia. L’interessato sarà anche nominato custode dei sigilli; poiché non si tratta di sequestro l’interessato potrà accedere al suo locale, previa rimozione di sigilli in presenza del personale della P.M. in quanto le attrezzature e la merce sono rimaste nella sua disponibilità. Si consiglia la lettura della risoluzione del Ministero delle attività produttive n. 512174 del 4 ottobre 2002, che riporta il parere del 19 marzo 2002, n. 14257/L3F-116 dell’Ufficio legislativo.
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