Il fatto
Con provvedimento un comune ha negato a una società, titolare di una parafarmacia, la possibilità di installare una insegna a bandiera a forma di croce.
Le ragioni del diniego, indicate nei pareri della commissione edilizia sono sintetizzabili nei seguenti termini:
a) la installazione di insegne a bandiera nella zona del centro storico ove ha sede la parafarmacia sarebbe vietata dal regolamento edilizio e dal regolamento comunale per la installazione delle insegne;
b) il regolamento edilizio prevedrebbe la possibilità di derogare al predetto divieto in alcune specifiche ipotesi nelle quali non rientra quella di cui alla domanda presentata dalla Parafarmacia.
Contro il suddetto provvedimento di diniego la società ha proposto ricorso al TAR.
La decisione del TAR
Il TAR ritiene fondato il ricorso.
La giurisprudenza rilevante
TAR Lazio – sentenza n. 7697/2012
«L’installazione all’esterno dell’esercizio di una croce con impianto neon non costituisce affatto una prerogativa commerciale di pertinenza delle sole farmacie in quanto la legge riserva a tali esercizi soltanto il tratto connotativo del colore verde della croce».
Corte Giustizia UE – sentenza n. 159/2013
«La vendita di prodotti medicinali e la erogazione dei connessi servizi di pubblica utilità costituiscono attività economiche di rilevanza comunitaria che godono garanzia della libertà di stabilimento prevista dagli artt. 49 e seguenti del TFUE, con la conseguenza che ogni restrizione normativa che ne ostacoli o ne scoraggi l’esercizio da parte dei cittadini dell’Unione europea deve essere debitamente giustificata».
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