Quale esercente attività ricettiva (alberghi, strutture ricettive che forniscono alloggio in tende, roulotte, case e appartamenti per vacanze, attività di affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali) non comunicava all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.
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