Non ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Vendita di prodotti recanti marchio contraffatto
Leggi anche
Nuove norme per la biosicurezza negli stabilimenti d’acquacoltura
Decreto Ministero della salute 25/9/2024
10/10/24
Divieto di commercializzazione delle shopper di plastica
La risposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
08/10/24
07/10/24
Linee guida sull’etichettatura alimentare
Indicazioni per una corretta applicazione delle norme
03/10/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento