» Quesito
Un parco pubblico comunale è stato affidato in gestione ad un soggetto che, inoltre, all’interno dello stesso gestisce un bar regolarmente autorizzato. Il gestore vorrebbe organizzare all’interno del parco, in un’area dotata di un piccolo anfiteatro e in altri spazi eventi musicali serali, gare da ballo, karaoke, teatrino per bambini senza pagamento di biglietto di ingresso o obbligo di consumazione, soprattutto nel periodo estivo. Si chiede di sapere se tali attività possano essere svolte all’interno del parco e quali sono le autorizzazioni necessarie e gli organi competenti al rilascio delle stesse.
» Risposta
Riteniamo che, pur in assenza di un pagamento di un biglietto, l’organizzazione di questi eventi per tutta l’estate abbiano comunque un fine imprenditoriale; si consiglia comunque la lettura del parere n. 52713 del 15 aprile 2015 del MISE, consultabile sul sito. In questo parere il Mise, riportando un parere del Ministero dell’Interno sostiene che tra gli elementi caratterizzanti l’imprenditorialità di uno spettacolo o intrattenimento attivato in un esercizio pubblico di somministrazione, che quindi impongono l’obbligo della licenza di pubblico spettacolo, vi è anche la cadenza non saltuaria dell’intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia e dalle modalità di svolgimento dello stesso (ad es. nei fine settimana); precisa inoltre che l’obbligo della verifica da parte della commissione di vigilanza è legato alla tipologia e modalità di svolgimento del pubblico spettacolo, che è necessaria sempre la verifica di agibilità quando vi è un pubblico che assiste con elementi di contenimento ( panche, sedie,transenne, ecc..), che la valutazione va fatta sul numero delle persone che assistono, sulla tipologia dello spettacolo e comunque sempre sulla “base della valutazione di rischi potenziali per la pubblica incolumità, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza” . Premesso questo, salvo che non siano previste specifiche limitazioni imposte da regolamenti comunali, astrattamente le attività indicate nel quesito possono essere svolte, sempre che l’amministrazione comunale rilasci la concessione di suolo pubblico per l’effettuazione di tali eventi. Dal punto di vista dei titoli autorizzativi per tali attività si rammenta che: il teatrino per bambini rientra fra le attrazioni dello spettacolo viaggiante, essendo inserito nella sezione III dell’elenco allegato all’articolo 4 della legge 337/68 e quindi sarà necessario il rispetto di tutte le disposizioni contenute in tale legge ovvero, possesso della licenza prevista dall’articolo 69 del TULPS nella quale sia inserita l’attrazione contenente anche il codice identificativo e quindi il rilascio della licenza di esercizio prevista dall’articolo 68 del medesimo Testo Unico. L’attività di ballo potrà essere svolta previo rilascio della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS e verifica di agibilità ai sensi dell’articolo 80 del medesimo Testo; riteniamo che il karaoke invece potrà essere svolto liberamente; rammentiamo che l’attività di somministrazione, in quanto tale, necessita del possesso della certificazione di previsione di impatto acustico realizzata nella forma di autocertificazione se il comune si è dotato del regolamento sulla zonizzazione del territorio mentre in caso contrario sarà necessaria una certificazione redatta da un tecnico abilitato iscritto all’albo. L’art.4 del DPR n. 227/2011 dispone infatti che sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
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