Se un soggetto – anche, come nel caso di specie, mero “detentore” di rifiuti – appresta una serie di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti, mediante preliminare raccolta, raggruppamento, trasporto e vendita di rifiuti, pur non esercitando in forma imprenditoriale, pone in essere una “attività” di gestione di rifiuti per la quale occorre preliminarmente ottenere i necessari titoli abilitativi.
Corte di Cassazione, 11 febbraio 2016
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