Un esercizio di somministrazione ad oggi già operante, vuole installare video giochi, che cosa deve fare? in base a quale normativa?
Si deve premettere che all’interno degli esercizi pubblici di somministrazione, l’installazione degli apparecchi e congegni di cui all’articolo
110, commi 6 e 7 del TULPS, non necessita di alcuna autorizzazione o SCIA come indicato dall’
articolo 86 comma 3 del TULPS, in quanto l’esercizio pubblico di somministrazione é già dotato di licenza ai sensi dell’articolo 86, avendo tale natura il titolo che abilita all’attività di somministrazione; su questa base quindi l’esercizio pubblico, che già prima della data di entrata in vigore della
legge regionale Abruzzo n. 40/2013, aveva installato tali apparecchi potrà mantenerli in esercizio per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge, indipendentemente dalla sua collocazione geografica sul territorio, avendo acquisito tale diritto che deve intendersi riferito all’autorizzazione e quindi all’azienda e non al suo conduttore e quindi applicabile anche all’ipotesi di subingresso.
Dopo l’entrata in vigore della
LR Abruzzo n. 40/2013 si potranno installare gli apparecchi di cui ai citati commi 6 e 7 solo se verranno anche rispettate le distanze dai luoghi sensibili indicati dall’articolo 3.
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