Dal 13 gennaio 2008 i Comuni possono istituire o autorizzare mercati agricoli riservati alla vendita diretta, da parte degli agricoltori, dei propri prodotti. Lo stabilisce il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali approvato il 20 novembre e pubblicato sulla G. U. n. 301, del 29 dicembre. I Comuni, anche consorziati o associati, potranno istituire i mercati di propria iniziativa o autorizzarli su richiesta degli imprenditori, singoli o associati, o delle rispettive associazioni di produttori e di categoria. Il decreto, approvato in attuazione dell’art. 1, comma 1065, della legge Finanziaria 2007 (L. 27.12.2006, n. 296), consentirà l’insediamento dei “mercati agricoli” su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonchè su aree di proprietà privata. Potranno esercitare la vendita diretta nei mercati gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che rispettino le seguenti condizioni: a) ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale amministrativo della Regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti; b) vendita nei mercati agricoli di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell’ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all’art. 2135 del codice civile; c) possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 228/01. Gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell’ambito dei mercati agricoli dovranno ottemperare a quanto prescritto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 228; l’esercizio dell’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli, in conformità a quanto previsto da tale disposizione, non è assoggettato alla disciplina sul commercio. I Comuni provvederanno ad approvare un disciplinare di mercato, regolante le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti agricoli commercializzati. Nei mercati agricoli conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004 CE e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, potranno essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice. I Comuni favoriranno la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati.
>> Decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20/11/2007 – Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (GU n. 301 del 29-12-2007 )
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