“(…) Va osservato che alla stregua dell’art. 110 T.U.L.P.S., richiamato nel provvedimento di sospensione, le ragioni che giustificano l’adozione della misura interdittiva sono rappresentate dalle esigenze di ripristino della legalità violata (id est, abuso del titolo autorizzativo) oggettivamente considerate, a prescindere dalle eventuali responsabilità del titolare della gestione; sì che è priva di rilievo la asserita distinzione tra soggetto titolare della licenza e soggetto responsabile dei fatti che hanno messo in pericolo il bene tutelato dalla norma. La responsabilità personale rileverà senz’altro, invece, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 100, c. 9, del TULPS trovando applicazione, in questi casi, i principi della la legge n. 689/1981(…)”
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