a) l’iscrizione degli esercenti attività commerciale alla gestione commercianti dell’I.N.P.S. non costituisca requisito indefettibile ai fini dell’erogazione dell’indennizzo previsto per i titolari di esercizi di vicinato (reputando che ciò discriminerebbe i richiedenti iscritti a gestioni I.N.P.S. diverse) indipendentemente dall’effettiva incidenza della detta attività sulla formazione del reddito complessivo;
b) l’elemento qualificante dell’iscrizione pensionistica non vada rinvenuto nel tipo di gestione cui il richiedente è iscritto, ma nell’anzianità almeno quinquennale della detta iscrizione, requisito che, più di ogni altro, soddisfa la necessità di garantire la costanza e la serietà dell’impegno lavorativo profuso da parte di chi intenda fruire del beneficio.
Diversamente, per una corretta esegesi della norma citata, essa va letta in combinato disposto con il regolamento n. 252 del 1999, che la specifica nel senso di richiedere l’iscrizione all’INPS come commerciante. Tale interpretazione sarebbe avallata dalla giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato.
Nel caso concreto, il Ministero delle Attività Produttive proponeva appello contro sentenza del TAR che era giunta alla biasimata decisione, non rilevando per il Tribunale che il richiedente l’indennizzo risultava essere iscritto, ai fini pensionistici, come artigiano e non come commerciante.
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