Con la citata sentenza n 401/1992 la Corte Costituzionale aveva ritenuto che il menzionato decreto legislativo riordini, con normativa organica, l’intera materia dell’etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, abrogando espressamente le precedenti disposizioni.
Lo scopo della nuova disciplina è quello della protezione del consumatore. Si tratta pertanto di normativa che solo di riflesso coinvolge gli aspetti inerenti all’igiene e alla sanità degli alimenti, di competenza regionale, ma che attiene invece precipuamente alla materia del commercio di competenza dello Stato.
Nello specifico, la Suprema Corte si è espressa accogliendo il ricorso di un commerciante contro la sentenza del Giudice di pace che aveva rigettato la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che gli comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del D.Lgs. n. 109/1992, art. 10, il quale recitava che “è vietata la vendita di prodotti che riportano la data di scadenza, a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione”.
Il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto infondata l’eccezione del commerciante con l’argomento che la Regione Sicilia, a statuto speciale, in base all’art. 14 del proprio statuto, avesse competenza esclusiva in materia di industria e di commercio e la connessa potestà regolamentare amministrativa entro i limiti generali di legittimità, attuata anche attraverso gli enti pubblici territoriali o non territoriali.
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