In osservanza delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione deve disciplinare l’organizzazione turistica regionale, definendo inoltre, le funzioni attribuite alla Regione, alle Province e ai Comuni.
La Regione Liguria, in armonia con i principi comunitari e nazionali, per tutelare e valorizzare le attività degli agricoltori e dei pescatori ha dettato le regole per l’esercizio delle attività agrituristiche e ittituristiche. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c. anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra di loro, attraverso l’utilizzazione della propia azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento.
Allo svolgimento dell’attività possono essere addetti l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori a tempo determinato, indeterminato o parziale.
L’attività di pescaturismo è quella esercitata dagli imprenditori ittici, connessa a quella principale di pesca e consistente nell’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico – ricreativo…(>> Continua)
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