L’esercente richiedeva la concessione di una proroga, a fronte di motivi tecnici che gli avevano impedito di terminare i lavori di ristrutturazione dei locali in tempo.
Tale proroga veniva accordata.
Terminati i lavori il proprietario del locale si attivava per ottenere dal comune tutte le autorizzazioni residue, la prima delle quali perveniva però oltre il termine ultimo fissato dall’atto di proroga. Nonostante la richiesta di una nuova proroga, il comune riavviava il procedimento di revoca.
Ora si deve osservare che l’art. 4 della legge n. 287/1991, nel prevedere la possibilità di prorogare, per comprovate esigenze, il termine di 180 giorni per l’attivazione dell’esercizio, non pone particolari limiti in tal senso, ossia in merito al numero di proroghe ammissibili. Del resto la mancata attivazione dell’esercizio non è dipesa dalla volontà o dalla negligenza del ricorrente.
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