Almeno l’80% delle somme raccolte tornerà in montepremi al giocatore.
La quota restante sarà divisa tra erario (3%) e concessionario.
Il decreto istituisce una fase sperimentale di 12 mesi nella quale sarà ammessa la partecipazione al gioco solo ai consumatori in possesso di un conto di gioco aperto presso i concessionari autorizzati alla raccolta in Italia.
La sperimentazione permetterà ad AAMS di approfondire le modalità tecniche che eventualmente consentiranno – alla fine dei 12 mesi – di aprire il gioco anche ai giocatori stranieri registrati su siti esteri.
Il provvedimento che dà l’avvio ai giochi di abilità rientra in un’attenta e puntuale strategia di AAMS volta ad aumentare l’offerta di “gioco sicuro” in Italia, in modo da continuare a sottrarre quote di gioco illegale o irregolare attualmente praticato sui siti esteri.
Del resto, disciplinare i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro era previsto nell’art. 38, commi 2 e 4 del decreto legge “Bersani” n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006.
>> Decreto Dirigenziale Amm. aut. monopoli di Stato 17/4/2008 – Misure per la sperimentazione dei giochi di abilità a distanza
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