La nuova legge amplia l’attività dell’imprenditore agricolo che potrà esercitare non solo attività di ricezione e ospitalità ma anche commercializzazione e valorizzazione, fornitura di beni e servizi.
La sussistenza della connessione dell’attività agrituristica con quella agricola, infatti, è determinata dal confronto del tempo di lavoro destinato alle due attività.
L’attività agricola, si considera comunque prevalente, quando le attività agrituristiche interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
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