Di conseguenza, annullato l’illegittimo diniego da parte del comune, e rimossi “ex tunc” i suoi effetti, il Comune aveva perduto il potere di sostituire il precedente diniego con un nuovo diniego, e ciò perché, una volta rimosso l’atto illegittimo con effetti “ex tunc”, acquistava immediata forza espansiva l’effetto del tempo trascorso (circa 180 giorni tra la presentazione della istanza e l’adozione del diniego senza che fosse stato emesso alcun provvedimento negativo), facendo così maturare i presupposti per la formazione del silenzio – assenso in base a quanto dispone l’art. 20 della l. n. 241/90.
Nella fattispecie si trattava della richiesta di una autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande il cui diniego era stato motivato dall’inesistenza di contingenti liberi.
>> TAR Veneto sez.III 18/6/2008 n. 1799
Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande – annullamento dell’illegittimo diniego con effetto “ex tunc” – formazione del silenzio – assenso
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