Non è pubblicità ingannevole illustrare solo in parte il prodotto

25 Luglio 2008
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Un messaggio pubblicitario non può essere ritenuto ingannevole solo perché illustra solo in parte le caratteristiche di un prodotto.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso della Sony Computer Entertainment S.p.a. contro l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, ritenendo ingannevoli alcuni messaggi pubblicitari , tra cui uno spot televisivo, della consolle di giochi Playstation 3, aveva comminato alla società ricorrente una sanzione pecuniaria di quasi cinquantamila euro.
Per l’Autorità la pubblicità era idonea ad indurre in errore i consumatori e ad orientarne il comportamento economico in modo non vantaggioso poiché nei messaggi non si faceva riferimento alla compatibilità della consolle con i giochi già in commercio per le precedenti versioni di playstation.
Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto i messaggi pubblicitari della ps3, in particolare lo spot televisivo, non possono essere considerati ingannevoli soltanto perché non forniscono alcuna indicazione sulla compatibilità della nuova consolle con i giochi delle versioni precedenti. Nella pubblicità infatti si evidenziavano le caratteristiche tecnologiche innovative e la polifunzionalità del prodotto poiché l’obiettivo era quello di orientare all’acquisto i consumatori sulla base di queste novità e il riferimento alla compatibilità con i giochi precedenti non era necessario dal momento che era prevista la possibilità di aggiornare liberamente i giochi attraverso il sito internet della playstation 3. (www.aziendalex.it)

>> Tar Lazio 3/6/2008, n. 5414

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