L’attività di sala giochi non rientra né tra quelle soggette alla disciplina del commercio né tra quelle soggette alla disciplina dei pubblici esercizi di somministrazione

16 Settembre 2008
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In merito alla riferibilità dell’attività di sala giochi nella categoria del “commercio”, il Tribunale amministrativo ha già avuto modo di affermare, per quanto riguarda la disciplina applicabile, che l’attività di sala giochi non rientra né tra quelle soggette alla disciplina del commercio né tra quelle soggette alla disciplina dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Al riguardo, è stato chiarito che si tratta di un pubblico esercizio al quale si applica esclusivamente (in assenza di una specifica regolamentazione comunale), il T.U. n. 773 del 1931, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 635/1940. Non va comunque sottaciuto che, sebbene come anzidetto, la giurisprudenza abbia ammesso la non applicabilità alle sale giochi della disciplina in materia di commercio e di quella dettata con riferimento ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (e ciò con particolare riguardo al regime di autorizzabilità dell’attività), ciò non denota che l’esercizio di tale attività sia completamente sottratta all’attività programmatoria assegnata nella specifica materia del “commercio” all’amministrazione comunale al fine, come nel caso di specie, di valorizzare e riqualificare le attività “di competenza” della città storica posto che l’esercizio della ricorrente nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Amministrativo svolge comunque un’attività in favore del pubblico avente rilievo economico in ragione dell’erogazione di una prestazione.

>> T.A.R. Lazio, sez. II ter, 9 luglio 2008, n. 6523

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