Infatti, la targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l’esercizio dell’attività svolta in quel luogo e questo concetto è da ritenersi compreso nella previsione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993, che considera rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Esposizione della targa affissa da uno studio professionale – soggetta all’imposta sulla pubblicità
Infatti, la targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l’esercizio dell’attività svolta in quel luogo e questo concetto è da ritenersi compreso nella previsione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993, che considera rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
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