A meno di un mese dalla pubblicazione delle disposizioni per fronteggiare il rischio melamina nascosta nei prodotti contenenti latte o lattieri cinesi (Decisione 2008/757/CE), la Commissione Europea aggiusta il tiro. D’ora in poi, infatti, ci sarà l’obbligo di fare controlli sistematici prima dell’importazione nei Paesi comunitari di questo tipo di prodotti composti originari della Cina o da essa provenienti, indipendentemente dal loro tenore esatto di latte o di prodotto lattiero, e non come precedentemente stabilito solo in quelli contenenti almeno il 15% di prodotto lattiero. Questo perché gli Stati membri hanno evidenziato particolari difficoltà nello stabilire l’esatto contenuto di latte o di prodotto lattiero dei prodotti compositi. I controlli dovranno essere di tipo documentale, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio. Un’altra novità rispetto alla precedente decisione della Commissione è quella di effettuare questo monitoraggio anche sui mangimi contenenti prodotti lattieri. Per maggiore sicurezza, inoltre, gli Stati membri potranno effettuare controlli casuali prima di importare altri mangimi ed alimenti ad alto contenuto proteico originari della Cina, per appurare che l’eventuale tenore di melamina non superi i 2,5 mg/kg di prodotto. In ogni caso, tutti gli accertamenti andranno svolti presso punti di controllo scelti per lo scopo dagli Stati membri, i quali dovranno pubblicarne l’elenco e comunicare quest’ultimo alla Commissione. Nelle nuove procedure di verifica saranno coinvolti anche gli operatori del settore alimentare e dei mangimi od i loro rappresentanti, che avranno l’obbligo di notificare preventivamente al punto di controllo preposto la data e l’ora previste dell’arrivo di ogni partita cinese di prodotti composti, ovviamente compresi i mangimi, contenenti prodotti lattieri. Alcuni obblighi precedentemente stabiliti restano invariati, come quello di distruzione immediata delle partite di prodotti contenenti più del 2,5 mg/kg di melamina, o quello di imputare i costi di distruzione agli importatori, oppure quello di comunicare da parte degli Stati membri i risultati positivi delle analisi di laboratorio, attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. Tutte le nuove disposizioni, che abrogano completamente le precedenti, sono contenute nella decisione della Commissione Europea 2008/798/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 15 ottobre scorso.
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