Pertanto, la contestazione da parte del Fisco circa la natura agrituristica di una determinata attività – fondata sulla misura della percentale di incidenza degli acquisti di materie provenienti dall’azienda agricola rispetto agli acquisti derivanti da terzi – non inficiano il rapporto di connessione e complementarietà tra attività agrituristica e quella agricola, nè la permanenza della principalità della stessa, imposti dalla norma statale.
In tal caso occorre analizzare le disposizioni regionali relative ai criteri e ai limiti dell’attività agrituristica. Lo sostiene la Corte di Cassazione che con riferimento alla disciplina operante per le strutture agrituristiche ha posto l’accento sulla necessità di far cooperare la legislazione statale con le norme regionali.
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