L’art. 45 della legge 15/07 è l’articolo che disciplina l’attività di bed & breakfast e testualmente recita:
1. E’ denominata bed & breakfast l’attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.
2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo bed & breakfast che può essere affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.
3. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
4. L’attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l’esercizio dell’attività non determina il cambio della destinazione d’uso dell’immobile.
5. L’attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità…(>> Continua)
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