Per quanto riguarda la fascia oraria per stabilire il limite minimo e massimo di orario di apertura giornaliera il regolamento si rifà all’art. 17, comma 1 della legge n.21/2006 senza tener conto che proprio nel comma 1 sono state soppresse le parole “nell’ambito di una fascia oraria compresa tra un minimo di sei ore ed un massimo di diciotto ore” dalla legge regionale n. 19/2008.Vengono poi disciplinate le autorizzazioni all’apertura, i trasferimenti di sede, le autorizzazioni temporanee e l’affidamento di reparto, per quanto riguarda il subingresso, anche qui si fa riferimento al comma 1 dell’art. 14 della legge n.21/2006 senza menzionare le modifiche apportate dalla legge n. 19/2008.
>> Regolamento Lazio 19 gennaio 2009, n. 1 – “Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle atti-vità di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle fun-zioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplinarelativa al settore del commercio» e successive modifiche) e successive modifiche“
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