Il 13 gennaio, infatti, è stato stipulato il nuovo accordo ex art. 181-ter della legge n. 633/41, tra SIAE, Associazioni degli editori, degli scrittori e degli artisti e Associazioni rappresentative delle copisterie e dei punti di riproduzione che, a titolo professionale od occasionalmente, effettuino copie di opere soggette al diritto d’autore.
Come è noto, l’art. 68 della legge n. 633 consente la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.
Fino al 31 dicembre 2008, il precedente accordo prevedeva, per gli esercizi che effettuassero fotocopie soggette al diritto d’autore con una sola macchina, l’acquisto di “pacchetti” di contromarche del costo di euro 100.00 per l’anno 2006 e 150,00 per il 2007 e 2008, da applicare in relazione al numero effettivo di copie effettuate e in ragione di 7 centesimi di euro per pagina. Il meccanismo ora individuato è quello del pagamento forfetario “a macchina”.
Per gli esercizi che non svolgano attività di copia in via prevalente e che siano in possesso di un solo macchinario, occasionalmente dedicato alla riproduzione di opere protette (tabaccai, cartolibrerie, ecc.) la misura del compenso è determinata a biennio e verrà corrisposta in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio, nella cifra di 150 euro.
I punti copia “professionali” verseranno alla SIAE 200 euro all’anno per una macchina, 650 per due, 1.300 per tre, 2.200 per quattro, 2.600 per cinque e più macchine.
Gli esercenti interessati dovranno sottoscrivere una presa d’atto presso le sedi SIAE locali.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento