Veneto: circolare relativa all’attività di somministrazione. Criteri interpretativi

30 Aprile 2009
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La Regione Veneto ha emanato la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 7 aprile con cui fornisce delle linee interpretative rispetto alla definizione di “conduzione effettiva” dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” introdotta dalla legge regionale n. 29/2007, distinguendo tra gli esercizi aperti al pubblico e quelli non aperti al pubblico, nonchè in ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) nei casi di somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico.
Considerato, inoltre, che il 10 aprile è scaduto il termine che la legge regionale n. 29/2007 ha assegnato alle società, associazioni, organismi collettivi e circoli privati che si avvalgono della figura del delegato, la circolare intende illustrare il procedimento applicabile nei casi d’inottemperanza.
Scaduto tale termine, le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati il cui legale rappresentante non è in possesso dei requisiti professionali richiesti e che non abbiano provveduto a nominare un procuratore in possesso di tali requisiti, sono sanzionabili con una sanzione pecuniaria nonché con la chiusura dell’esercizio.

>> Circolare Veneto 7/4/2009 n. 3
L.R. 21 settembre 2007, n. 29, (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande). Criteri interpretativi di indirizzo e coordinamento

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