La Sentenza in oggetto esplica i propri effetti limitatamente al Comune interessato dove – a seguito dell’annullamento della ordinanza sulla programmazione che stabiliva che fino alla definizione dei criteri da parte della Regione in forza della specifica previsione della legge regionale n. 30/2003 sulla somministrazione continuassero ad applicarsi i parametri numerici di cui alla legge n. 25/96 – non sarà possibile negare il rilascio di licenze di pubblico esercizio.
Nelle motivazioni il Consiglio di Stato rileva come i criteri limitativi di ordine quantitativo basati sul calcolo di quote di mercato predefinite, riferite a singole zone del territorio comunale, con il collegamento ad esse del numero massimo degli esercizi autorizzabili, si pongono in contrasto con il principio della libera concorrenza.
Il Consiglio di Stato ha però chiarito che “limitazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali sono possibili (purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite), mentre sono in contrasto con la legge le limitazioni “concernenti le modalità di esercizio dell’attività, nella parte influente sulla competitività delle imprese” (quali ad esempio, limitazioni agli orari di apertura, ai generi somministrabili, ecc.).
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