>> C. Cassazione pen., sez. II, 13 luglio 2009, n. 28636
Segue: il reato di cui all’art. 474 c.p. richiede per la sua configurazione l’elemento soggettivo della coscienza e volontà dell’agente di detenere cose contraffatte e quindi la consapevolezza della contraffazione del marchio; se un comune cittadino può essere tratto in inganno nel vedere esposte merci contaffatte in esercizi commerciali qualunque, il professionista sa bene che quegli oggetti circolano in un circuito riservato ai concessionari, convenzionati con le imprese produttrici.
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