Il citato art. 12 non impone, invece, alle aziende produttrici di richiedere direttamente l’autorizzazione per “mettere e rimettere in circolo” i medesimi prodotti, e neppure definisce ulteriormente le modalità con le quali ciò deve avvenire.
In altre parole, sottolineano i giudici amministrativi, le autorizzazioni commerciali per la vendita di prodotti all’interno degli outlet non presuppongono una identità soggettiva tra azienda produttiva e soggetto venditore, anche se deve pur esistere un rapporto tra il soggetto che richiede l’autorizzazione commerciale e l’azienda produttiva, tale per cui l’attività di vendita sia riferibile, anche solo in via indiretta e mediata, al soggetto produttore.
Nella forma di vendita dell’outlet può accadere che l’azienda produttrice si avvalga, per regolamentare la messa in vendita della merce prodotta in eccesso oppure del “fine serie”, di altri soggetti legati al produttore dai più diversi rapporti negoziali, ciò che importa unicamente è la riconducibilità dei prodotti alle aziende produttive.
>> T.A.R. Veneto sez.III 21/8/2009 n. 2340
>> T.A.R. Veneto sez.III 21/8/2009 n. 2341
>> T.A.R. Veneto sez.III 21/8/2009 n. 2342
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