Questo è quanto ha stabilito il Garante privacy accogliendo il ricorso di un consumatore che contestava l’attivazione di un contratto da parte di un gestore telefonico attraverso la prassi del “verbal ordering”, cioè la chiamata con la quale avrebbe aderito ad una proposta commerciale.
Il ricorrente aveva chiesto alla società telefonica una copia della registrazione del colloquio.
Il gestore aveva fornito all’interessato solo una sintesi scritta dei contenuti di quella telefonata. Insoddisfatto del riscontro ottenuto l’utente, si era rivolto all’Autorità che ha ribadito che il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel “verbal ordering” non può ritenersi pienamente soddisfatto dalla sintesi scritta fornita dall’azienda, in quanto solo la registrazione consente di accedere al dato vocale.
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