Il Ministero dello sviluppo economico con il parere n. 85801 dello scorso 1° ottobre, risponde a due quesiti posto dall’Unioncamere Piemonte in materia di comunicazione unica. Nel primo quesito specifica che l’avvio dell’attività d’impresa può essere solo contestuale o successivo alla presentazione della Comunicazione unica, venendo così meno il termine previsto dall’art. 2196 del codice civile per l’iscrizione nel registro delle imprese, il quale prevedeva che l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa.
Il secondo quesito riguarda il rapporto che, nell’ambito della procedura della Comunicazione unica,
dovranno avere le imprese individuali artigiane con il registro delle imprese. A tal proposito il Mise risponde che nel D.P.C.M. 6 maggio 2009 ( recante le regole tecniche della procedura della Comunicazione unica) ha stabilito che la sua applicazione alle imprese artigiane è definita d’intesa con le regioni e quindi la soluzione deve essere trovata nell’ambito di tali intese.
>> Parere Ministero dello sviluppo economico 1/10/2009 n. 85801
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