Ne riportiamo di seguito il testo:
“9. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all’articolo 86, comma 10, e all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all’articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all’attestazione di una posizione regolare contributiva l’accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.”
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