I giudici amministrativi hanno affermato che “La libertà di commercio, nel cui contesto è inquadrabile quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in quanto espressione del più generale principio della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 della Costituzione, esige infatti che, pur nell’esercizio della potestà ad esse riconosciuta dalla legge 25 agosto 1991 n. 287 e dalle altre fonti normative in materia, le amministrazioni locali offrano rigorosa motivazione delle concrete e puntuali ragioni ostative al rilascio delle autorizzazioni, che non possono consistere nel mero, apodittico, richiamo al mancato mutamento di parametri numerici ottimali calcolati con riferimento a periodi pregressi, senza alcuna altra concreta specificazione.”
Tar Lazio: obbligo di motivazione al diniego al autorizzazione
I giudici amministrativi hanno affermato che “La libertà di commercio, nel cui contesto è inquadrabile quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in quanto espressione del più generale principio della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 della Costituzione, esige infatti che, pur nell’esercizio della potestà ad esse riconosciuta dalla legge 25 agosto 1991 n. 287 e dalle altre fonti normative in materia, le amministrazioni locali offrano rigorosa motivazione delle concrete e puntuali ragioni ostative al rilascio delle autorizzazioni, che non possono consistere nel mero, apodittico, richiamo al mancato mutamento di parametri numerici ottimali calcolati con riferimento a periodi pregressi, senza alcuna altra concreta specificazione.”
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