La regione Toscana ha emanato la
legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80, recante “Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), pubblicata sul BUR n. 56 del 31 dicembre 2009. Nella premessa della nuova legge sono indicate le motivazioni che hanno portato a questa modifica sostanziale della disciplina dell’agriturismo: “In questi anni di applicazione della legge regio¬nale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) si sono manifestate nuove esigenze di tipo giuridico ed economico. Da un lato infatti, il legislatore nazionale ha approvato una legge generale in materia di agriturismo alle cui disposizioni le Regioni devono adeguarsi per le parti che costituiscono espressione della potestà legislativa statale esclusiva e concorrente, come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 339 del 2007, dall’altro la situazione economica in cui versa il settore induce a promuovere la diversificazione aziendale per favorire l’integrazione del reddito, la permanenza dei lavoratori agricoli nelle zone rurali nonché la cosiddetta filiera corta e l’utilizzo dei prodotti aziendali”.
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