La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con sentenza n. 43452/2009 ha stabilito che rubare all’interno di un esercizio commerciale, previa asportazione dei dispositivi antitaccheggio, integra il reato previsto dall’articolo 624-bis c.p. e non dall’articolo 624 aggravato.
L’art. 624 bis, introdotto nel codice penale dall’art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128, punisce il furto in abitazione e il furto con strappo ed in particolare dispone: “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309,00 a 1032,00”.
Per la Suprema Corte la nozione di “privata dimora” è sicuramente più ampia di quella di “abitazione” e comprende qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all’esplicazione della vita privata o delle attività lavorative, culturali, professionali. E’ importante evidenziare che a differenza dell’art. 624, l’art. 624-bis del c.p. comporta l’arresto obbligatorio in flagranza di reato come previsto dall’art. 380, comma 2, lettera e-bis) del c.p.p. (lettera introdotta dalla citata legge 128/2001).
Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale, sentenza n.43452/2009
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