Con la LP n. 4/2009 recante “norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l’anno 2009”, all’articolo 3, era stato inserito il nuovo capo VIII bis, denominato “Vendite al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli”.
Il nuovo articolo 17 bis stabiliva che “l’impresa commerciale che intende effettuare una vendita con le caratteristiche di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio; la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione della comunicazione e gli elementi contenuti nella stessa..(..)”.
Tale disposizione è stata censurata dal Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 28 maggio 2009 in quanto ritenuta non allineata con la disciplina contenuta nell’articolo 3 del DL 223/06, che vietava qualsiasi forma di restrizione a qualunque tipologia di vendita promozionale.
In particolare, per il governo la disciplina provinciale della “comunicazione preventiva”, peraltro accompagnata da una sanzione in caso di omissione, contrasterebbe con la totale liberalizzazione voluta a livello statale.
In questa fattispecie, pur riconoscendo che la Provincia autonoma ha potestà legislativa in materia di commercio, tuttavia sarebbe predominante l’aspetto concorrenziale, che rientra invece tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale. Per il governo, infatti, la comunicazione di cui alla legge in esame, quindi, non sarebbe una comunicazione “mera” e fine a se stessa, bensì costituirebbe un vero e proprio obbligo a carico dell’esercente proprio in conseguenza della previsione della sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
Il presupposto logico su cui si fonderebbe la norma statale di completa liberalizzazione è che il conseguimento degli equilibri del mercato non può essere predeterminato normativamente o amministrativamente, mediante la programmazione della struttura dell’offerta, occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza, eliminare i limiti ed i vincoli sui quali ha appunto inciso la norma, che ha quindi fissato le condizioni ritenute essenziali ed imprescindibili per garantire l’assetto concorrenziale nel mercato della distribuzione commerciale.
Il ricorso innanzi alla Corte costituzionale è ancora pendente ma, nelle more, la provincia ha ritenuto di adeguarsi e di adottare la nuova disposizione contenuta nell’articolo 52, comma 2 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010) con la quale, appunto, si è soppresso l’obbligo di comunicazione relativamente alle vendite pubblicizzate come “promozionali”.
Alla luce di tale modifica normativa risultava, quindi, anche necessario adeguare la modulistica che era stata a suo tempo approvata. Di tale nuovo modello dovranno tener conto anche i comuni che non potranno, pertanto, esigerne la sua predisposizione e comunicazione nel caso di vendite “promozionali”.
Tratto da: La Gazetta degli enti locali 11/2/2010
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