Audizione di Ronchi sulla direttiva servizi

19 Febbraio 2010
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Audizione del Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi, in XIV Commissione della Camera dei Deputati (Politiche dell’Unione Europea) sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

Caro Presidente, cari Colleghi
non mi dilungo sui contenuti del decreto legislativo e sulle scelte generali che hanno ispirato il recepimento perché, come ho avuto modo di apprezzare dai resoconti, essi sono stati compiutamente illustrati dall’On.le Del Tenno nella sua dettagliata relazione introduttiva.
Come sapete, lo schema di decreto legislativo è il risultato di un lungo lavoro di approfondimento, che si è svolto presso il mio Dipartimento, nel contesto di un Tavolo tecnico di confronto cui hanno preso parte tutte le Amministrazioni coinvolte e i rappresentanti della associazioni di categoria più rappresentative dei settori commerciali, imprenditoriale e professionali coinvolti.
Nel contempo era stato avviato, già in quella fase preliminare, un proficuo confronto con le Regioni e gli enti locali, che aveva condotto ad un testo, nella sostanza, generalmente condiviso. Il confronto con le Regioni è poi proseguito, dopo l’approvazione preliminare del testo da parte del Consiglio dei Ministri, al tavolo tecnico costituito presso la Conferenza Stato Regioni, in seno al quale si era raggiunta una convergenza pressoché totale su una bozza di documento che, tuttavia, non si è potuta tradurre in un parere della Conferenza, perché questa, per le ragioni che tutti voi sapete, non si è poi mai riunita in sede politica. Resta, comunque, il documento di lavoro sul quale il Governo ed il coordinamento delle Regioni avevano concordato: se la Presidenza ritiene, posso metterlo a disposizione della Commissione, la quale potrà valutare se recepire alcune o tutte le istanze regionali.
Vengo ai punti che sono emersi sin qui nel dibattito in Commissione.
Alcuni degli intervenuti – mi riferisco, ad esempio, all’On.le Farinone e l’On.le Gozi – hanno chiesto chiarimenti sul tema del regime giuslavoristico applicabile ai dipendenti del prestatore di servizi comunitario. Sul punto, occorre anzitutto evidenziare che la direttiva servizi non introduce innovazioni rispetto alla previgente regolamentazione della materia. In questo campo, come è noto, bisogna distinguere tra imprese comunitarie che in agiscono in regime di libertà di stabilimento – vale a dire che trasferiscono la propria sede nel territorio nazionale ovvero vi aprono una sede secondaria – ed imprese che agiscono in regime di libera prestazione di servizi, ossia che erogano nel nostro territorio prestazioni temporanee od occasionali.
Nel caso dello stabilimento, è pacifico che ai dipendenti dell’impresa – che saranno lavoratori assunti in Italia o stabilmente trasferiti in Italia – debba applicarsi integralmente il regime che si applica ai lavoratori italiani, sia per quanto riguarda gli aspetti economici del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda tutti gli altri aspetti accessori.
Nel caso della prestazione di servizi vi è, come è noto, la preoccupazione che l’imprenditore comunitario utilizzi, ai fini della prestazione temporanea od occasionale (ad es. in occasione dell’esecuzione di un singolo appalto), dipendenti assunti nel proprio paese e distaccati nel nostro territorio, per i quali il costo del lavoro è inferiore al nostro (penso, ad esempio, ad alcuni Stati recentemente entrati nell’Unione: è il tema del c.d. “idraulico polacco”).
A questa giusta preoccupazione, che attiene alle condizioni di concorrenza nelle quali si troveranno ad operare le nostre imprese, la direttiva servizi risponde facendo salve le regole definite dalla direttiva del ’96 sul distacco dei lavoratori. Queste regole, già recepite nel nostro ordinamento, sono state ribadite all’art. 23 dello schema di decreto legislativo, nel quale si prevede, appunto, che l’impresa comunitaria che utilizzi nel nostro territorio dipendenti assunti nel proprio paese, deve applicare ad essi, per il tempo della loro utilizzazione in Italia, le medesime condizioni contrattuali garantite ai nostri lavoratori sulla base dei contratti collettivi stipulati delle organizzazione sindacali e datoriali più rappresentative.
Non vi è, quindi, il rischio di dumping sociale paventato da alcuni.
Un’altra osservazione dell’On.le Gozi porta sulla possibilità di escludere, dall’applicazione della direttiva servizi e del decreto di recepimento, tutte le organizzazioni che non perseguono fini di lucro. Si consiglia, al riguardo, di modificare il testo e di riferirsi alle ONLUS. Questa richiesta, a mio avviso, non può essere completamente accolta. Infatti, la direttiva servizi recepisce una nozione comunitaria di impresa prestatrice di servizi, diversa da quella nazionale, nell’ambito della quale rientrano tutti i soggetti, privati o pubblici, che svolgono un’attività economica, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro. Se escludessimo tout – court dal campo di applicazione della decreto legislativo i soggetti che offrono servizi sul mercato senza finalità di lucro, il recepimento della direttiva non sarebbe corretto. Per queste ragioni ci siamo dovuti attenere ad una definizione più vicina a quella contenuta nella direttiva.
Un terzo punto che mi pare sia emerso nel dibattito degli scorsi giorni è quello che attiene alla necessità di conciliare le esigenze di semplificazione, che hanno condotto in molti casi a privilegiare il meccanismo della DIA, con l’esigenza di garantire il raccordo con tutte le altre amministrazioni preposte alla tutela di interessi pubblici in materia di sanità, di sicurezza e di ordine pubblico, come le Aziende sanitarie locali e i Vigili del fuoco. Su questo fronte, è necessario chiarire che lo snellimento delle procedure che la direttiva e il decreto realizzano riguarda essenzialmente il rilascio dell’autorizzazione commerciale all’impresa e non tutte le altre autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività: quelle che riguardano, ad es., il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, edilizia e urbanistica, la sicurezza dei lavoratori e l’incolumità pubblica, etc.. Ciò emerge con chiarezza dalla definizione contenuta nell’articolo 8, comma 1, lettera g), alla quale Vi rinvio.
Per queste altre autorizzazioni vi è solo la conferma di un dato di semplificazione, attraverso l’accentramento delle procedure presso lo sportello unico delle attività produttive di cui all’art. 38 del decreto – legge n. 112 del 2008, al quale ci è riferiti nell’articolo 25 del nostro testo, che reca esclusivamente i necessari adeguamenti della disciplina dello sportello unico alla materia della direttiva. Quanto, in particolare, all’aspetto della pianificazione commerciale, chiarisco che la direttiva e il decreto di recepimento consentiranno alle autorità locali di mantenere ferme eventuali restrizioni quantitative o territoriali, in funzione della popolazione o della distanza geografica minima tra prestatori di servizi, purché queste restrizioni siano giustificate da un effettivo interesse pubblico e non si traducano in surrettizie limitazioni della concorrenza.
Da ultimo, con riferimento alla disciplina della distribuzione della stampa quotidiana e periodica, confermo che la scelta dei competenti settori del Governo ha tenuto conto del tradizionale assetto del settore nel nostro Paese, nel quale la regolazione è stata ispirata all’esigenza di favorire l’accesso alla rete distributiva, in condizioni di parità, per tutti gli editori, indipendentemente dalla loro forza economica e di mercato.
Naturalmente il Governo terrà conto di eventuali diverse indicazioni che dovessero maturare dal dibattito parlamentare.
Chiudo ringraziando tutti per l’attenzione e augurando buon lavoro alla Commissione. Fonte: www.politichecomunitare.it

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