Per il TAR la delibera impugnata è illegittima in quanto immotivatamente pone un divieto assoluto per un preciso tipo di attività commerciale, senza tener conto di parametri legati al territorio, o al numero di attività similari già in essere, e si pone in violazione, in primo luogo, del principio del libero esercizio dell’attività imprenditoriale; in secondo luogo appare irragionevole anche in relazione ai criteri succitati volti alla promozione delle attività artigianali rispetto a quelle di carattere industriale.
L’esercizio del potere di controllo ed indirizzo da parte dell’amministrazione comunale deve esplicarsi secondo criteri di ragionevolezza che impongono di astenersi dal porre divieti assoluti ad alcune categorie di attività commerciali, modificando senza alcuna fase di transizione, il relativo regime autorizzatorio.
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